Nuove norme per la gestione dei cookie

È risaputo ormai che lo scorso 9 luglio l’Autorità italiana per la protezione dei dati personali ha iniziato ad applicare le nuove linee guida sui cookie.

Queste normative tra le tante cose riguardano: il consenso attraverso lo scrolling e le raccomandazioni sulle policy; i siti web italiani hanno quindi avuto sei mesi per conformarsi alle nuove linee guida, che però dal 10 gennaio 2022 sono entrate ufficialmente in vigore.

Questo perché con i loro comportamenti, essi hanno forzato i legislatori a modificare ulteriormente la norme in vigore, nonché a diffondere continuamente nuove istruzioni.
Ma cosa sono i cookie? I cookie non sono nient’altro che degli strumenti informatici, grazie ai quali i siti web possono tracciare i nostri clic al loro interno, così da migliorare la nostra esperienza d’uso suggerendoci contenuti coerenti alle nostre attività.

Inoltre, già con le prime redazioni della normativa sui cookie, era indispensabile che i titolari dei siti web chiedessero un’altra volta il consenso agli utenti prima di poter registrare alcune classificazioni di questi strumenti informatici.

Questo, in ogni caso, non ha vietato a sviluppatori e operatori di marketing di schivare tali regole in vari modi.
Il bisogno di emanare nuove leggi per la gestione dei cookie viene alla luce dall’utilizzo che ne viene fatto da diverse reti pubblicitarie per attività concernenti il digital marketing, o dai siti di e-commerce per motivi non molto distanti dai precedenti.

Per predisporre alla tutela i fruitori di Internet, l’Unione Europea e il Garante Privacy si sono incuriositi sull’argomento, avviando già da svariati anni una diramazione di regole che ordinano, ad esempio, l’esigenza di chiedere nuovamente all’utente il consenso o meno dell’adopero dei cookie.

L’EDPB (European Data Protection Board) ha affermato che lo scorrimento da parte degli utenti di una pagina web non costituisce un consenso valido.

Tuttavia, l’Autorità Italiana ha precisato che lo scroll down può intendersi addirittura come consenso inequivocabile dell’utente all’uso dei cookie.

Si sottolinea per di più che l’utente può respingere il consenso all’uso dei cookie chiudendo la schermata dei cookie presente sul sito senza che sia essenziale effettuare l’accesso ad alcuna pagina web.

Esaminando quanto descritto in questo momento, ci sono certune modalità generalmente usufruite da numerosi siti che saranno adesso considerate illegittime.

Ad esempio, non è possibile interpretare il naturale fatto di spostarsi nella parte bassa della pagina come consenso, così come non sarà avverabile “bloccare” i contenuti a quegli utenti che non accolgono i cookie.

Oltre a ciò, è d’ora in avanti impedito ripresentare la richiesta di consenso, a meno che non siano trascorsi almeno sei mesi dall’ultimo consenso raccolto (salvo nei casi in cui la gestione dei cookie sia stata cambiata per altre ragioni).

Per concludere, è bene sempre ricordare che non è richiesto alcun consenso per i così chiamati “cookie tecnici”, così come per quelli collegati ad analisi statistiche, a patto che vengano ottenuti in forma anonima.

Di conseguenza, non è possibile registrare dati come gli indirizzi IP.

Ciò che è consigliato, con ogni ragionevolezza, è affidarsi a servizi di terze parti in grado di coprire, in modo minuzioso, tutte le caratteristiche di questa normativa, che come molte altre è in continua trasformazione.